Informazioni correnti
Le Traiettorie di sviluppo al 2020
Sulla G.U. n. 78 del 02/04/2012 è stato pubblicato il D.M. 15/03/2012 recante «Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)».
Per ciascuna regione e provincia autonoma sono definiti, per gli anni intermedi 2012,2014,2016, e 2018, i valori relativi a:
- Consumo finale lordo,calcolato come somma dei contributi dei consumi elettrici e dei consumi non elettrici,
- FER-E ( energia elettrica da fonti rinnovabili), calcolato come somma dei contributi delle fonti rinnovabili prese in considerazione nel PIano di Azione Nazionale.
- FER-C,( energia termica da fonti rinnovabili), calcolato come somma dei contributi di tutte le fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento prese prese in considerazione nel Piano di Azione Nazionale.
Attestato di certificazione energetica A.C.E
Dal 1° Luglio 2009 e’ scattato l'obbligo in tutta Italia di produrre un attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a demolizione e per quelli che devono essere venduti o affittati. Ma come si fa a certificare un immobile? In caso di lavori edilizi, occorre individuare un certificatore energetico, il cui nominativo va indicato nella segnalazione inizio attivita’.La certificazione energetica sarà infatti indispensabile per poter ottenere i certificati di abitabilità o di conformità. Invece in caso di vendita o di affitto dell'immobile, se l'edificio non è dotato della certificazione energetica, automaticamente sarà collocato nella classe G, quella più bassa, che segnala la pessima qualità energetica della struttura, con possibili ripercussioni sul canone di locazione o sul prezzo di vendita. Lo scopo e’ quello di migliorare le qualità energetiche dei propri edifici. Tutto ciò è obbligatorio nel caso di nuove edificazioni o di ricostruzioni, poiche’ ogni nuovo edificio dovrà essere, anche energeticamente, moderno ed efficiente.
I nostri tecnici abilitati vi aiuteranno a seguire i processi per l’ottenimento dei Cetificati.
Gli incentivi per solare termico
Gli impianti solari termici e geotermici possono usufruire degli incentivi legati agli interventi di risparmio ed efficienza energetica, fra i quali i principali sono:
- Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico;
- I Titoli di Efficienza Energetica, anche noti come Certificati Bianchi.
LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
Fino al 31 dicembre 2012, chi installa un impianto solare termico può usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione che aumentano l'efficienza e il risparmio energetico di un edificio. Si tratta di uno sconto da applicare alle imposte dovute dal contribuente, pari al 55% delle spese sostenute per l’installazione dei pannelli solari, ripartito su dieci anni.
Cosa è
I contribuenti che sostengono le spese per l’installazione di un impianto solare termico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta. Questa è stabilita nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione.
Si tratta, quindi, di riduzioni riguardanti l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e l’IRES (imposta sul reddito delle società). Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è limitata all’ammontare dell’imposta annua del contribuente, derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti che abbiano la disponibilità di un immobile (proprietari, chi è in affitto o in usufrutto). I beneficiari sono: persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti (e non di nuova costruzione), su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Quanto vale
Per gli interventi che riguardano l’installazione d’impianti solari termici, l’agevolazione fiscale del 55% consente una detrazione massima di 60.000 € (cui corrisponde una spesa di 109.090 €).
A seguito delle recenti manovre finanziarie (Legge 15 luglio 2011, n. 111 e Legge 14 settembre 2011 , n. 148), l’importo delle detrazioni annue dovuto ai beneficiari dell’agevolazione potrebbe essere ridotto del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013. Questo taglio non verrà operato qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti di riforma fiscale ed assistenziale in grado di limitare la spesa statale.”
Come si ottiene
Al fine di ottenere l'agevolazione fiscale del 55% è necessario inviare all'ENEA per via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, nel caso in cui i lavori si prolunghino oltre il periodo di imposta, si deve anche inoltrare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'inizio dei lavori, utilizzando un apposito modello.
Tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario, dal quale si possa ricavare la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti. È inoltre importante conservare le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili, nonché il certificato di asseverazione e le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.
Testnews Italien
Nachrichtentext Italien
